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Dispositivi anticaduta: quando è necessario il loro utilizzo
I dispositivi anticaduta sono degli ottimi strumenti per evitare i rischi legati ad alcune professioni. Le grandi aziende costruttrici garantiscono i propri dispositivi anticaduta, aderenti alle normative di riferimento
L’elenco che segue non è naturalmente esaustivo nel citare i casi in cui si renda necessario adottare dispositivi anticaduta, si dovrà inoltre scegliere in base al lavoro quali tipologie siano più idonee:
- Lavori presso gronde o cornicioni
- Lavori sui tetti
- Lavori su pali o tralicci
- Lavori su manufatti in demolizione
- Lavori su piattaforme aeree
- Lavori su piattaforme mobili in quota
- Lavori su tra battelli
- Lavori su ponteggi
- Lavori su scale in quota
- Lavori sul bordo o sulle pareti di cisterne- bacini- dighe
- Ecc. ecc.
Gli strumenti di valutazione a disposizione del responsabile della sicurezza per adottare l’utilizzo di dispositivi anticaduta dovranno fare riferimento in ogni caso alle normative di legge in materia di Prevenzione degli infortuni e in particolare a dispositivi di protezione individuale a partire dal D.P.R. 547 del 1955 e successive variazioni e integrazioni fino al D.L. 81/2008.
Nei lavori in quota l’esposizione a rischio può essere duplice, devono perciò in molti casi essere adottate anche norme di protezione collettiva (parapetti –teli di protezione ponteggi – reti ecc.) e dispositivi anticaduta di persone e cose.
Nella valutazione del rischio di infortunio per il lavoro in quota e successiva adozione di DPI si dovrà tenere presente che il dispositivo anticaduta eviti ovviamente proprio la caduta, ma che nello stesso tempo non intralci la libertà di movimento del lavoratore mettendolo esso stesso in condizioni di pericolo.
Nei lavori in quota il rischio di caduta rimane l’evento con conseguenze di infortunio letali o molto gravi, ma anche la sospensione inerte del corpo del lavoratore che resta appeso può portare a conseguenze gravi durature nel tempo.
Le aziende costruttrici di dispositivo anticaduta che investono costantemente nella ricerca di soluzioni ergonomiche, di qualità dei materiali e di controllo di qualità della produzione, garantiscono ai lavoratori che utilizzano i lori articoli che i dispositivi di caduta adottati assolvono al meglio le loro funzioni di prevenzione infortunio.
- Lavori presso gronde o cornicioni
- Lavori sui tetti
- Lavori su pali o tralicci
- Lavori su manufatti in demolizione
- Lavori su piattaforme aeree
- Lavori su piattaforme mobili in quota
- Lavori su tra battelli
- Lavori su ponteggi
- Lavori su scale in quota
- Lavori sul bordo o sulle pareti di cisterne- bacini- dighe
- Ecc. ecc.
Gli strumenti di valutazione a disposizione del responsabile della sicurezza per adottare l’utilizzo di dispositivi anticaduta dovranno fare riferimento in ogni caso alle normative di legge in materia di Prevenzione degli infortuni e in particolare a dispositivi di protezione individuale a partire dal D.P.R. 547 del 1955 e successive variazioni e integrazioni fino al D.L. 81/2008.
Nei lavori in quota l’esposizione a rischio può essere duplice, devono perciò in molti casi essere adottate anche norme di protezione collettiva (parapetti –teli di protezione ponteggi – reti ecc.) e dispositivi anticaduta di persone e cose.
Nella valutazione del rischio di infortunio per il lavoro in quota e successiva adozione di DPI si dovrà tenere presente che il dispositivo anticaduta eviti ovviamente proprio la caduta, ma che nello stesso tempo non intralci la libertà di movimento del lavoratore mettendolo esso stesso in condizioni di pericolo.
Nei lavori in quota il rischio di caduta rimane l’evento con conseguenze di infortunio letali o molto gravi, ma anche la sospensione inerte del corpo del lavoratore che resta appeso può portare a conseguenze gravi durature nel tempo.
Le aziende costruttrici di dispositivo anticaduta che investono costantemente nella ricerca di soluzioni ergonomiche, di qualità dei materiali e di controllo di qualità della produzione, garantiscono ai lavoratori che utilizzano i lori articoli che i dispositivi di caduta adottati assolvono al meglio le loro funzioni di prevenzione infortunio.
+39 022-565461 brumati_r@libero.it
10/12/2012