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PRONTO SOCCORSO
Il decreto legislativo n°81 del 09/04/2008 regola le disposizione sul pronto soccorso nelle aziende, mentre il decreto ministeriale n°388 del 15/07/2003 definisce le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso e la formazione del personale addetto. Le aziende vengono quindi divise in 3 gruppi in base alla natura dell’attività, ai fattori di rischio e dal numero di dipendenti :
GRUPPO A :
-Aziende o unità di produzione con attività industriali assoggettate all’obbligo di notifica, ad esempio laboratori nucleari, aziende estrattive, centrali termoelettriche, altre aziende di tipo minerario, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
-Aziende e unità di produzione con oltre cinque lavoratori iscritti a gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro.
-Aziende e unità di produzione con più di cinque lavoratori assunti a tempo indeterminato del settore agricolo.
GRUPPO B : aziende e unita' di produzione che non rientrano nel gruppo A e che abbiamo più di tre lavoratori
GRUPPO C : aziende e unita' di produzione che non rientrano nel gruppo A e che abbiamo meno di tre lavoratori
-Aziende con lavoratori che prestino attività in luoghi isolati, differenti dalla sede aziendale
e dalle unità di produzione
Per tutte le aziende che rientrano nel GRUPPO A e nel GRUPPO B e nel GRUPPO C il datore di lavoro dovrà fornire cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima di legge, da collocare in un luogo facilmente accessibile e ben segnalato da apposito cartello. Inoltre le cassette di pronto soccorso vanno integrate su indicazione del medico competente, in base ai rischi presenti nei vari luoghi di lavoro e per le aziende dei GRUPPI A e B su ulteriore indicazione del sistema di emergenza sanitario previsto dal SSN.
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